Tramoggia, di Alessandro Zabotto

Tramoggia, di Alessandro Zabotto

“Apparecchio utilizzato per facilitare lo scarico, per gravità, di materiali sciolti, in polvere o in piccole pezzature, costituito nella forma più semplice da un recipiente a forma di tronco di piramide o di cono, con base minore in basso munita di un’apertura (bocca) chiusa da un portellino: trova applicazione in alcune macchine operatrici quali trafile e presse, nei gasogeni, nei silos per minerali e cereali, ecc. Con uso attributivo, nell’espressione carro tramoggia, carro attrezzato per lo scarico diretto del materiale caricato”.

Il vocabolario on line Treccani fornisce questa definizione di tramoggia. È dei giorni passati l’ennesimo caso di morte di un lavoratore durante le proprie attività. La cosa verso al quale dobbiamo focalizzare l’attenzione è che a Tezze di Piave è morto il datore di lavoro. Ma allora anche i datori di lavoro “lavorano”? Pare di si…

Il decreto 81 identifica il datore di lavoro come la persona munita dei poteri di spesa e decisionali, rilevando in ciò le caratteristiche di colui che dirige un’azienda. Nessuna obiezione fino a qui. Nel caso di Tezze, un’imprenditrice di una piccola azienda operante nel settore per la produzione dei pali di cemento per l’agricoltura, ha perso la vita mentre lavorava per facilitare l’utilizzo della tramoggia. È un’operazione dirigenziale?

Appare chiaro che specie le micro e piccole aziende sono costituite da un’organizzazione all’interno della quale il datore di lavoro riveste ovviamente quell’aspetto dirigenziale richiamato dalla normativa, ma è anche il maggior volano operativo della propria azienda. Colui che interviene per risolvere problemi di ogni natura, dagli aspetti gestionali a quelli documentali, dalla logistica alla manutenzione. Insomma un vero e proprio jolly delle piccole imprese italiane, capace di saltare da un banco all’altro del laboratorio/officina, andare dal commercialista per la contabilità, passare dal ferramenta per acquistare le lampadine concludendo la giornata con un appuntamento commerciale.

Giornate intense, dense di un’operatività trasversale difficilmente rilevabile in un’unica mansione.

La novità è che questa figura mitica di imprenditore – operaio (lungi da facili memorie politiche), esiste davvero e la nostra normativa non obbliga strettamente alcuno ad una formazione obbligatoria. Solo nel caso in cui il datore scelga di ricoprire la carica di RSPP allora ricade un obbligo minimo di 16 ore.

Spesso a ruolo di RSPP viene nominata un’altra persona interna o esterna all’azienda, con buona pace degli imprenditori operativi.

Nessun obbligo per loro, se non quello morale di trasmettere la cultura della sicurezza attraverso azioni formative costanti a dipendenti e collaboratori.

Non basta, no certamente non basta. Le dinamiche imprenditoriali facilitano il traino sotto l’aspetto del prodotto finito, della consegna al cliente, della soddisfazione per la qualità del servizio offerto, dei skej (sacrosanti!) a fine mese per tutti.

Tocca dire che occorre passare per l’obbligo, incanalare parte della infinte energie imprenditoriali per tutelare queste persone dalle dinamiche perverse della gestione del fatturato a tutti i costi, anche al costo della propria vita. La normativa dovrebbe obbligare ogni lavoratore, compreso quindi chi opera in azienda a qualsiasi titolo, compreso l’imprenditore, a seguire le regole della salute e sicurezza. Fai mettere guanti e scarpe agli operai? Gli fai fare la formazione obbligatoria e l’addestramento? Tu per primo segui quelle stesse regole dando l’esempio.

Senza entrare nell’argomento DL-RSPP, altra modalità semi-pericolosa che facilita certo l’assolvimento di un obbligo, ma che non costringe l’imprenditore ad entrare nelle logiche preventive se non per quelle poche ore di formazione, poi ci si rivede tra cinque anni per un semplice aggiornamento.

Per concludere, l’art 20 dell’81 richiama il concetto di lavoratore ampliando davvero la portata dell’individuazione all’interno delle organizzazioni; voglio dire, a ben vedere, potremmo dire che anche gli imprenditori delle micro e piccole imprese, ricadrebbero all’interno degli obblighi previsti per i lavoratori di tutelarsi e tutelare la propria ed altrui salute nei luoghi di lavoro.

E vale anche per la valutazione obbligatoria dello stress.

 

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