Gioca i numeri della Salute organizzativa: 2-3-1! di Alessandro Zabotto

Traspare dai pori dell’opinione comune la paura mal celata dall’idea del dubbio, che oggi si nasconda dietro ogni angolo la possibilità di richieste di danno. Se da una parte gli Enti dello Stato si aspettano che i cittadini possano avanzare pretese risarcitorie per cadute accidentali a causa delle radici affioranti degli alberi sui marciapiedi, piuttosto che per i mal di pancia per l’aria mefitica di qualche discarica, circondandosi di Legali ben attrezzati, Aziende private e Liberi professionisti vedono queste possibilità come vere iatture da cui difendersi.

Nelle aziende la mala gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro può causare danni ingenti a persone, organizzazione e immagine aziendale. Incorrere nelle fattispecie di reato in tema di salute e sicurezza – Omicidio colposo e lesioni personali colpose –  innesca una serie di conseguenze tra cui sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente e sanzioni in capo dell’Ente previste dal Dlgs 231/01; le sanzioni pecuniarie per l’Ente con violazione dell’art. 55 comma 2 del Dlgs 81/08 possono arrivare fino a un massimo di € 1.549.000, quelle previste dal Dlgs 231/01 sempre per l’Ente fino a € 774.500. Insomma, solo con i sommari ma ben orientati “conti della serva” si può cogliere l’ombra della tragedia nella tragedia, perché di morti e lesioni si parla con possibile chiusura ridimensionamento aziendale.

L’art 30 dell’81 recita “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi”. Efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche significa possibilità di evitare i danni sanzionatori di cui si accennava.

La Normativa italiana traccia un percorso interessante in merito alla gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Partiamo dalla giurisprudenza della Cassazione la quale precisa che tra le norme antinfortunistiche di cui artt. 589 e 590 c.p. rientra anche l’art. 2087 del c.c. il quale impone al Datore di Lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori attraverso la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile; la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, sarebbe elemento di responsabilità per il Datore anche ai fini dell’applicabilità della 231.

Un Sistema Preventivo efficace, equilibrato ed esimente richiama quindi due modelli gestionali e comportamentali, l’uno derivante dall’applicazione dell’81, il secondo dalla serie di obblighi e precauzioni improntate ai doveri di correttezza e trasparenza secondo i reati della 231.

 

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